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Società controllate estere extra-UE

Si attesta che alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio di Enel SpA relativo all’esercizio 2009 – vale a dire al 17 marzo 2010 – sussistono nell’ambito del Gruppo Enel le “condizioni per la quotazione delle azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea” (per brevità, nel prosieguo, definite “società controllate estere extra-UE”) dettata dalla Consob nell’art. 36 del Regolamento Mercati (approvato con Deliberazione n. 16191 del 29 ottobre 2007 e modificato in materia con Deliberazione n. 16530 del 25 giugno 2008).

In particolare, si segnala al riguardo che:

  • in applicazione dei parametri di significativa rilevanza ai fini del consolidamento introdotti nell’art. 36, comma 2, del Regolamento Mercati Consob con effetto dal 1° luglio 2008, sono state individuate nell’ambito del Gruppo Enel 11 società controllate estere extra-UE cui la disciplina in questione risulta applicabile in base ai dati del bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2008.

    Trattasi, in particolare, delle seguenti società: 1) Ampla Energia e Servicos SA (società brasiliana del Gruppo Endesa); 2) Chilectra SA (società cilena del Gruppo Endesa); 3) Compania Distribuidora y Comercializadora de Energia SA (società colombiana del Gruppo Endesa); 4) Companhia Energetica do Cearà SA (società brasiliana del Gruppo Endesa); 5) Edegel SA (società peruviana del Gruppo Endesa); 6) Emgesa SA ESP (società colombiana del Gruppo Endesa); 7) Empresa Nacional de Electricidad – Endesa Chile SA (società cilena del Gruppo Endesa); 8) Endesa Brasil SA (società brasiliana del Gruppo Endesa); 9) Endesa Capital Finance L.L.C. (società statunitense del Gruppo Endesa); 10) Enersis SA (società cilena del Gruppo Endesa); 11) Enel OGK-5 O.J.S.C. (società russa controllata da Enel Investment Holding BV);

  • lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio 2009 di tutte le società sopra indicate, quali inseriti nel reporting package utilizzato ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo Enel, verranno messi a disposizione del pubblico da parte di Enel SpA (secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a) del Regolamento Mercati Consob) entro il giorno successivo all’approvazione assembleare del bilancio di esercizio 2009 di Enel SpA (ai sensi di quanto al riguardo disposto dall’art. 77, comma 1, del Regolamento Emittenti Consob);

  • gli statuti, la composizione e i poteri degli organi sociali di tutte le società sopra indicate sono stati acquisiti da parte di Enel SpA e sono tenuti a disposizione della Consob, in versione aggiornata, ove da parte di quest’ultima fosse avanzata specifica richiesta di esibizione a fini di vigilanza (secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. b) del Regolamento Mercati Consob);

  • è stato verificato da parte di Enel SpA che tutte le società sopra indicate:

    • forniscono al revisore della Capogruppo Enel SpA le informazioni necessarie al revisore medesimo per condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali della stessa Enel SpA (secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. ci) del Regolamento Mercati Consob);

    • dispongono di un sistema amministrativo-contabile idoneo a fare pervenire regolarmente alla direzione e al revisore della Capogruppo Enel SpA i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato del Gruppo Enel (secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 1, lett. cii) del Regolamento Mercati Consob).

Informativa sugli strumenti finanziari
Con riferimento all’informativa sugli strumenti finanziari richiesta dall’art. 2428, comma 2, n. 6 bis codice civile, si rinvia a quanto illustrato di seguito alla specifica Nota di commento n. 4.

Operazioni con parti correlate
Per quanto attiene alle operazioni con parti correlate svolte dalla società, si rinvia a quanto illustrato di seguito alla specifica Nota di commento n. 32.

Azioni proprie
La società non detiene azioni proprie in portafoglio, né ha svolto transazioni in azioni proprie nell’esercizio.

Operazioni atipiche e/o inusuali
Ai sensi della comunicazione Consob del 28 luglio 2006 la società non ha posto in essere operazioni atipiche e/o inusuali nel corso dell’esercizio 2009.
A tal proposito, sono definite come tali, le operazioni che per significatività/rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo di trasferimento e tempistica dell’accadimento possono dar luogo a dubbi sulla correttezza e/o completezza dell’informazione, al conflitto di interesse, alla salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché alla tutela degli azionisti di minoranza.

Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.L. 30/06/2003 n. 196)

Enel SpA ha redatto il Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi dell’articolo 34 del “Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196). Il documento è aggiornato in conformità alle leggi vigenti.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Per quanto attiene ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rinvia a quanto illustrato di seguito alla specifica Nota di commento n. 36.